Il 22 e 23 marzo si voterà per il referendum sulla riforma della Giustizia, voluta dal governo Meloni e approvata, in 4 letture, da Camera e Senato. Ma per cosa si vota nello specifico? E cosa ha di diverso rispetto agli altri referendum? Ecco il referendum spiegato in 7 semplici punti.
Quello sulla riforma della giustizia è un referendum costituzionale confermativo, regolato all’articolo 138 della Costituzione. Questo vuol dire che gli elettori potranno votare “Sì” se sono d’accordo con l’approvazione della riforma, “No” se sono contrari. Non è previsto il quorum (a differenza dei referendum abrogativi), quindi il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.
La riforma costituzionale al vaglio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025, modificherebbe l’ordinamento giurisdizionale italiano per separare le carriere di giudici e dei pm, istituendo due Consigli superiori della magistratura. Il primo è per i giudicanti e l’altro per i requirenti). Nascerebbe inoltre una nuova Alta Corte disciplinare per i magistrati ordinari (composta da 15 giudici, tra professori, avvocati e magistrati sorteggiati). Ma ecco i nodi:
La modifica sostanziale della riforma della giustizia, spiega il Corriere, interviene sull’articolo 104 della Costituzione: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”, recita fin qui. Con la vittoria del Sì si aggiungerebbe una frase: “Essa è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente”.
In base alle regole attuali tutti i magistrati seguono lo stesso percorso formativo e nel corso della carriera possono decidere di cambiare funzione, passando dal ruolo di giudice a quello di Pm al massimo una volta, ed entro i primi dieci anni della sua attività. Fino al 2022, anno in cui è stata approvata la riforma della giustizia voluta dall’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia, i magistrati potevano cambiare funzione fino a un massimo di quattro volte.
La riforma costituzionale presentata dal governo propone di separare le carriere dei magistrati requirenti da quelli giudicanti: in questo modo, ogni magistrato dovrebbe scegliere all’inizio della propria carriera se assumere il ruolo di giudice o quello di Pm, senza la possibilità di cambiamenti successivi.
Per effetto della separazione delle carriere, si sdoppierebbe anche il Consiglio superiore della magistratura. Uno sarebbe il Csm della magistratura giudicante, l’altro il Csm della magistratura requirente.
Entrambi i Csm sarebbero “presieduti dal Presidente della Repubblica”, come l’attuale Csm. I membri di diritto sarebbero, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
A scatenare le proteste di opposizione e dell’Associazione nazionale dei magistrati è il fatto che i componenti degli organi non sarebbero più eletti ma estratti a sorte: i membri togati tra tutti i magistrati, giudicanti e requirenti, quelli laici (un terzo) da un elenco di giuristi predisposto dal Parlamento in seduta comune.
L’ultima novità sarebbe l’introduzione di un’Alta corte disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari. Dell’Alta corte farebbero parte 15 membri, per lo più togati, mentre il presidente verrebbe eletto tra i membri laici.
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